REGOLAMENTO FOGNATURA
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INDICE
SEZIONE I
NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina l’uso della fognatura pubblica e degli scarichi idrici di qualsiasi tipo nell’ambito del territorio di competenza dei Servizi Idrici della Castellana.
Ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei limiti di accettabilità degli scarichi, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.
E’ volto all’applicazione delle leggi statali e regionali e loro successive modifiche ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire:
- I limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell’impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
- Le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- I limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo;
- La sigillatura della saracinesca di intercettazione dell’eventuale condotta di cortocircuitazione dell’impianto di depurazione;
- Le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- Le norme tecniche di allacciamento;
- I criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esazione;
- Le sanzioni amministrative.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento si definiscono:
- Acque bianche e assimilabili: vengono definite bianche le acque meteoriche e quelle proveniente da falde idriche sotterranee. Vengono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti di tabella A della legge 10.5.1976 n° 319;
- Acque nere: vengono definite nere le acque usate per le varie attività dell’uomo, da insediamenti civili ( bagni, W.C., cucine, lavanderie, etc. ) e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della tabella A della legge 10.5.1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni;
- Fognatura pubblica: una rete organica ed organizzata di collettori fognari impermeabili realizzata e gestita dai Servizi Idrici della Castellana.
Fognatura “separata”: dicesi “separata” la fognatura costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere, definita fognatura nera ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca.
Fognatura “unitaria” o “mista”: dicesi “unitaria” o “mista” la fognatura costituita da una sola rete per le acque sia nere che bianche;
- Utente della fognatura: titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi;
- Impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad essa convogliato dai collettori fognari;
- Impianto di pretrattamento: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali -quantitativi richiesti per l’immissione, nella fognatura pubblica, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- Scarichi di insediamenti civili ed assimilabili: quelli provenienti da:
- dagli insediamenti adibiti ad abitazione e allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica con esclusione dei laboratori didattici;
- da ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi che, prima di ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:
Temperatura |
30°C |
PH |
6,5 – 8,5 |
Solidi Sospesi |
300 mg/l |
COD |
500 mg/l |
BOD5 |
300 mg/l |
N totale |
55 mg/l |
N ammoniacale |
30 mg/l |
P totale |
15 mg/l |
Tensioattivi |
10 mg/l |
Oli e Grassi |
50 mg/l |
altri inquinanti qualora presenti, dovranno essere contenuti entro i limiti di accettabilità previsti dalla tabella “A” allegata alla legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni;
- dalle imprese, singole o associate dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongano, in proprietà o in conduzione, anche se legati da un rapporto cooperativo o associativo, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 Q. li di peso vivo di bestiame, sempre che lo smaltimento dei liquami risulti utile alla produzione;
- dagli allevamenti ittici che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore ad 1 Kg per mq di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- Scarichi di insediamenti produttivi: gli scarichi provenienti da tutti gli insediamenti diversi da quelli definiti al precedente punto 6);
- Scarico in corpo idrico superficiale: recapito di reflui mediante apposito collettore nel corpo idrico;
- Scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee: recapito di reflui mediante apposito manufatto che interessi direttamente i depositi alluvionali sede dei corpi idrici sotterranei (acquiferi freatico e artesiano) nonché le formazioni rocciose al di sotto della copertura vegetale;
- Titolare dello scarico: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili e/o produttivi;
- Fabbricati esistenti: sono quelli per cui è stata rilasciata la concessione edilizia antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- Fabbricati nuovi: quelli per cui è stata rilasciata concessione edilizia per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- Pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore;
Art. 3 – Classificazione degli scarichi
Ai soli fini del presente regolamento, gli scarichi si distinguono in civili e produttivi.
Gli scarichi civili si distinguono in:
- abitativi: quelli conformi a quanto previsto all’art. 2, punto 7, lett. a);
- non abitativi: quelli conformi a quanto previsto all’art. 2 punto 7, lett. b) c) d).
Gli scarichi produttivi si distinguono in:
- scarichi derivanti da impianti di depurazione di cui all’art. 35 lettere b) e c) della L.R. 16.4.1985 n° 33;
- scarichi non derivanti da impianti di depurazione e/o pretrattamento o dotati di impianti di seconda categoria di cui all’art. 49, comma 1, lettera a) della L.R. 16.4.1985 n° 33.
Art. 4 – Competenze
I Servizi Idrici della Castellana, nel seguito denominato Ente Competente.
Con il progressivo estendersi delle reti di fognatura l’Ente Competente predisporrà le mappe delle zone soggette ad obbligo di allacciamento alla fognatura, considerate le indicazioni del Piano Regionale di Risanamento delle Acque.
Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità dell’Ente competente la costruzione e l’esercizio delle opere fognarie compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà (pozzetto di utenza).